Il saldo IVA e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il saldo IVA

IL SALDO IVA 

Il saldo IVA 2016, così come molte altre disposizioni fiscali, è stato recentemente analizzato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20.6.2017 n. 73/E; al fine di chiarire una serie di domande riguardanti le nuove norme applicabili a decorrere dal 2017.

Come citato anche nell’art. 7-quater, DL n. 193/2016 il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 30/06 dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla scadenza di marzo.

I SOGGETTI CON L’ESERCIZIO CHE NON COINCIDE CON L’ANNO SOLARE

E’ possibile differire il saldo IVA dal 16/03 al termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia:

  • al 30/6 di ogni anno, termine di versamento delle imposte da parte delle persone fisiche e ditte individuali il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
  • all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione.

Questo in quanto l’IVA è un imposta “solare”, il termine cui riferire il differimento non può che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare.
Per questo motivo anche i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono differire al 30/6 il versamento dell’IVA.

LE DIVERSE MODALITA’ PER VERSARE IL SALDO IVA

I contribuenti possono versare il saldo IVA con termini e modalità differenti:

  • possono versare l’intero ammontare in un’unica soluzione, oppure rateizzare;
  • chi si avvale dello slittamento dei termini (al 30/06) può effettuare il pagamento rateizzato a partire dal 30 giugno.

Inoltre l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 permette la compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni annuali, compresi i crediti IVA – IRES – IRPEF – IRAP.

DIFFERIMENTO AL 31 LUGLIO

Il differimento dei termini previsti per il versamento del saldo IVA viene ulteriormente posticipato dal comma 2 dell’art. 17, il quale permette di posticipare ulteriormente il termine al 31 luglio.

In conclusione il saldo IVA può essere versato:

  • il 30/06/2017, con la maggiorazione dello 0,40% (al netto delle compensazioni) per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • il 31/7/2017, applicando sulla somma dovuta al 30/06 un ulteriore 0,40% (al netto delle compensazioni).

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