Il ravvedimento operoso: modifiche e sanzioni 2016

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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Ravvedimento Operoso è lo strumento con la quale il contribuente può volontariamente regolarizzare eventuali violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, a seconda della tempestività del ravvedimento.

La Finanziaria 2015 ha introdotto:

  • nuove soglie temporali entro la quale è possibile effettuare la modifica o regolazione delle violazioni;
  • la regolarizzazione limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

RECENTI MODIFICHE E CHIARIMENTI ENTRO I 90 GIORNI

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che  il ravvedimento operoso è applicabile:

  • anche ai tributi differenti da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, così come i tributi locali e regionali;
  • entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
  • inoltre la presentazione del ravvedimento operoso nei termini previsti permette al contribuente di ridurre la sanzione di un importo pari ad un 1/9 del minimo.

In seguito alla recenti modifiche, l’Agenzia delle Entrate ha definito che la dichiarazione integrativa che è stata presentata entro 90 giorni sostituisca definitivamente quella originaria ed è soggetta alla stessa sanzione prevista in caso di presentazione tardiva della dichiarazione.

LE SANZIONI DA VERSARE

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, verranno applicate queste sanzioni:

  • se vi è mancata indicazione di un reddito da locazione di un immobile strumentale, la sanzione  sarà di € 250;
  • se vi è mancata o incompleta indicazione di dividendi, plusvalenze relative a partecipazioni detenute in imprese “black list”; la sanzione sarà pari al 10% dei dividendi, plusvalenze conseguiti e non indicati, con un minimo di € 1.000.

In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato è prevista la sanzione per l’omesso versamento pari al 30% di quanto non versato, ridotta in base al momento in cui si effettua il versamento.

In caso di presentazione tardiva oltre i 90 giorni dal termine ordinariamente previsto comporta l’applicazione della sanzione pari a € 250. In caso di mancato o  tardivo versamento delle imposte risultanti da tale dichiarazione, opera anche la sanzione pari al 30% di quanto non versato,  ridotta a seconda del momento in cui interviene il versamento.

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