Il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta

il codice tributo

IL CODICE TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, che viene riconosciuto agli autotrasportatori.

Nel 2015 la Finanziaria aveva concesso lo stanziamento di 250 milioni di euro a favore del settore degli autotrasportatori, tra cui 10 di questi destinati alla formazione professionale. In seguito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha definito le modalità di erogazione dei contributi a queste iniziative di formazione per gli autotrasportatori; per questo motivo è stato istituito un codice tributo che viene utilizzato per la compensazione del contributo fruibile come credito d’imposta.

Tale codice tributo è preso in considerazione ed è interessante per quei soggetti come i soci, gli amministratori, dipendenti di quelle imprese di autotrasporto che partecipano a corsi di formazione o aggiornamento. Tale agevolazione è riconosciuta per quelle attività di formazione il cui fine è quello di acquisire delle competenze ulteriori per la gestione dell’impresa, per lo sviluppo della competitività e del livello di sicurezza lavorativo e per gli autotrasportatori anche per la sicurezza stradale.

Non sono inclusi nell’agevolazione quei corsi per l’accesso, il rinnovo o acquisizione alla professione di autotrasportatore.

A CHI SPETTA TALE AGEVOLAZIONE

Ci sono delle casistiche particolari per definire i contribuenti a cui spetta tale agevolazione, tra cui:

  • le imprese di autotrasporto con sede principale o secondaria in Italia che sono iscritte al Registro elettronico nazionale, oltre che a quelle società che svolgono la propria attività con veicoli di massa fino a 1,5 tonnellate;
  • le strutture societarie che sono iscritte alla sezione speciale dell’albo.

Per poter fruire della agevolazione e poter utilizzare il suddetto codice tributo, il soggetto contribuente deve presentare una domanda, che viene sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale:

  • in via telematica e a partire dal 26 settembre 2016 fino al 28 ottobre 2016.

Nella domanda presentato dovranno essere indicati:

  • i dati identificativi del richiedente;
  • il legale rappresentante e relativo indirizzo;
  • il soggetto “formatore”;
  • il programma del corso;
  • preventivo di spesa del corso e il calendario con le date dello stesso.

L’importo massimo soggetto ad agevolazione è di 150.000 euro per ogni impresa.

REQUISITI RICHIESTI PER INDICARE IL CODICE TRIBUTO “6862”

Questo contributo è riconosciuto una volta terminata la realizzazione del progetto di formazione, ossia entro il 31/05/2017. Per questo motivo l’impresa deve presentare una rendicontazione dei costi sostenuti, che devono essere certificati da un revisore legale  per garantirne la veridicità. Oltre a tale rendicontazione devono essere allegate:

  • le fatture;
  • una relazione dove venga indicato la corrispondenza con il piano formativo precedentemente preventivato;
  • un documento con tutte le indicazioni relative ai partecipanti e i dettagli dei costi sostenuti per il percorso formativo;
  • i registri di presenza;
  • le coordinate bancarie dell’impresa.

Una volta verificati i requisiti di ammissibilità la Commissione istituita per la verifica, redigerà l’elenco delle società che possono utilizzare tale codice tributo.

Tale contributo, può essere fruito dal contribuente tramite credito d’imposta, che viene utilizzato in compensazione nel modello F24, oppure può essere fruito direttamente.

Nel caso la compensazione richiesta avvenga tramite modello F24 è fondamentale indicare il codice tributo espressamente indicato dall Agenzia delle Entrate, ossia 6862 (credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale). 

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