
GLI INFLUENCER PAGANO LE TASSE? QUANDO SORGE L’OBBLIGO DI APERTUTA DELLA PARTITA IVA PER L’INFLUENCER?
Grazie all’innovazione tecnologica sono sorti dei nuovi scenari lavorativi, molto differenti rispetti al passato. Grazie a questa innovazione, è nato un nuovo modi di fare comunicazione, diventando ad oggi uno dei punti fondamentali della maggior parte delle strategie di marketing. La figura dell’Influencer assume così un ruolo centrale all’interno di molte aziende, il cui ruolo è quello di promuovere e sponsorizzare prodotti e servizi attraverso i social network.
A fronte di tali prestazioni, l’Influencer riceve un compenso, soggetto a quali imposte?
Cerchiamo, dunque, di comprendere la Tassazione alla quale assoggettare i redditi percepiti da un Influencer.
In questo articolo scopriremo:
- E’ sempre obbligatorio per l’Influencer aprire partita iva?
- Quali regimi può adottare l’Influencer?
- I codici ateco relativi all’attività di Influencer
E’ SEMPRE OBBLIGATORIO PER L’INFLUENCER APRIRE PARTITA IVA
La figura dell’Influencer può arrivare a dei guadagni molto elevati. Questi, quindi, devono essere dichiarati e tassati in relazione alla loro natura. Sorge spontaneo chiedersi quale sia la Tassazione che la normativa italiana prevede per i guadagni di un Influencer, ma, soprattutto, se tale attività può essere svolta anche senza l’apertura di una partita iva.
In linea generale, qualsiasi attività professionale, se svolta in modo occasionale e non organizzata, può essere esercitata senza partita iva.
Diversamente, quando il guadagno dell’Influencer diventa l’unica o la principale fonte di reddito, l’attività è abituale, professionale e non più occasionale. Di conseguenza, è obbligatorio essere titolati di Partita Iva.
QUALI REGIMI PUO’ ADOTTARE L’INFLUENCER?
Una volta che l’Influencer ha necessita di aprire Partita Iva per il corretto svolgimento della sua professione, il secondo passo, è quello di comprendere la Tassazione alla quale saranno assoggettati i suoi guadagni, che varia in base al regime fiscale scelto.
Ci riferiamo, nello specifico, al:
- regime forfettario
- regime semplificato
- regime ordinario.
IL REGIME FORFETTARIO
Il regime forfettario, anche detto “regime di vantaggio” è adatto ai neoimprenditori in quanto non solo prevede una gestione contabile particolarmente semplice ma garantisce, soprattutto, il non addebito dell’iva in fattura.
L’Influencer, titolare di partita iva in regime forfettario, vede assoggettare il proprio reddito imponibile ad un’imposta del 15% in via ordinaria o del 5% in caso di “start up”. Qui la base imponibile – o reddito imponibile – viene calcolata a forfeit, ossia determinata da un coefficiente di redditività definito in base al codice ateco dell’attività (di seguito trattato).
IL REGIME SEMPLIFICATO
Il regime semplificato, proprio delle ditte individuali e delle società di persone, conserva due importanti differenze rispetto al regime forfettario:
- il professionista è chiamato ad addebitare l’Iva in fattura,
- i costi non sono detraibili/deducibili in maniera “forfettaria” poichè seguono la semplice equazione “fatturato meno costi”.
Questo vuol dire che le tasse vengono pagate sul reale margine. Nonostante questo, la Tassazione del regime semplificato è molto più elevata rispetto a quella prima vista nel regime forfettario poiché, sia sul reddito del professionista in ditta individuale che su quello della società di persone, si applica l’IRPEF a scaglioni – più elevato sarà il reddito, maggiore saranno le tasse.
IL REGIME ORDINARIO
Il regime ordinario, proprio delle società di capitali, nonostante implichi il sostenimento di costi di gestione particolarmente elevati a causa dei complessi e molteplici adempimenti richiesti dalla normativa, permette di avere un’ottimizzazione fiscale di non poco conto. Difatti, la possibilità di inserire una serie di costi capaci di abbattere la base imponibile, vede come conseguenza il potenziale assoggettamento del fatturato ad un tax rate vantaggioso.
Non solo. In termini legali è molto importante considerare che le società di capitali garantiscono una limitata responsabilità patrimoniale e personale dei soci che ne fanno parte: in caso di debiti societari, infatti, i soci ne rispondono limitatamente alle quote ivi possedute.
I CODICI ATECO RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI INFLUENCER
Qualsiasi attività, all’apertura della Partita Iva, prevede l’assegnazione di un codice ateco, ossia un codice che identificare il tipo di attività che si andrà a svolgere. Si tratta di una combinazione di sei numeri, ciascuno dei quali fa riferimento a categorie e sottocategorie dei vari settori economici.
Nel caso specifico dell’Influencer, è possibile optare per due codici ateco:
- 73.11.02, “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”
- 73.11.01, “Ideazione di campagne pubblicitarie”
La scelta dell’uno o dell’altro codice ateco non può prescindere dall’analisi dell’attività e dei servizi che l’Influencer intende offrire. Difatti, nei casi in cui l’attività prevalente sia quella di ideare contenuti o post social per campagne pubblicitarie, il codice ateco da utilizzare sarà il 73.11.01. Di converso, la sola conduzione di campagne pubblicitarie prevede l’utilizzo del codice ateco 73.11.02 (si pensi ad un attore che interpreta un parte in una pubblicità: allo stesso modo, l’Influencer sponsorizza uno specifico prodotto online per conto di un committente).
E per quanto riguarda i contributi previdenziali?
L’Influencer, come altri professionisti che svolgono attività innovative, non ha una specifica cassa di riferimento o un albo al quale iscriversi. Pertanto, la sua prima cassa previdenziale sarà quella Inps, sezione Gestione Separata, riservata ai liberi professionisti. Tali contributi devono essere pagati in percentuale al fatturato, o per meglio dire, calcolati sul reddito imponibile e con aliquota del 26,23% per l’anno 2022.
Accanto alla Gestione separata Inps, al momento appare ancora in dubbio se gli Influencer siano tenuti anche all’iscrizione presso la cassa di previdenza “ex Enpals” (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) in quanto, tale nuova professione, non risulta ad oggi presente tra le categorie dei soggetti da assicurare al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (cosa prevista, invece, per gli attori, i modelli e così via).
Se hai bisogno di una consulenza fiscale sull’argomento, CLICCA QUI!