
GESTIONE SEPARATA INPS E GESTIONE IVS
Di recente l’INPS ha comunicato le aliquote e le specifiche, applicabili per il 2016, relativi alla gestione separata inps e gestione IVS per artigiani e commercianti.
Facendo riferimento alla gestione separata INPS, è previsto obbligo di iscrizione per collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali, associati di partecipazione con solo apporto di lavoro, soci-amministratori di srl commerciale e lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza o non iscritti.
In particolare, considerando i lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale, sono stati evidenziati alcuni obblighi contribuitivi: i soggetti già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza.
Considerando le aliquote e i massimali per il 2016, è possibile sintetizzare nel seguente modo: per i pensionati ed iscritti ad altra gestione obbligatoria l’aliquota 2016 è fissata al 24%, per quanto riguarda i non iscritti è necessario effettuare una suddivisione. Nel caso di titolari di partite IVA l’aliquota 2016 è pari al 27,72% , mentre per quanto riguarda i soggetti sprovvisti l’aliquota è pari al 31,72%. Inoltre per quanto riguarda massimale/minimale, questi sono stati fissati per il 2016 in misura pari a €100.324 e €15.548.
IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Per quanto riguarda invece la gestione IVS per artigiani e commercianti, risultano soggetti coinvolti (oltre naturalmente ad artigiani e commercianti) anche i collaboratori e soci e bagnini, ostetriche e operatori turistici, in base a quanto stabilito dai diversi settori.
Anche per questa categoria sono state stabilite le aliquote specifiche per il 2016 nel seguente modo: per quanto riguarda gli artigiani l’aliquota è stata fissata in misura pari al 23,10%, contro il 23,19% previsto per i commercianti. Per quanto riguarda i massimali e minimali non sono invece da segnalare variazioni rispetto a quanto previsto per l’anno 2015.
Risulta necessario sottolineare che è prevista un’agevolazione per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni e una maggiorazione di un punto percentuale, rispetto a quanto indicato in precedenza, per i soggetti con reddito “di seconda fascia”.
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO
Infine, prendendo in considerazione i termini e le modalità di versamento, per quanto riguarda lavoratori autonomi e associati in partecipazione, il termine del versamento è stabilito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; mentre per i soggetti che siano sprovvisti di Cassa di previdenza di appartenenza, il versamento è da effettuarsi entro il termine di versamento delle imposte sul reddito con modalità di acconto e saldo.
Per quanto riguarda la Gestione IVS, il versamento è previsto nella forma di acconto + saldo e nello specifico è necessario considerare due casi distinti di acconto: sono state infatti stabilite 4 quote fisse sulla base del reddito minimo e 2 quote sul reddito eccedente il minimale.
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