
FTMO e tassazione: viene tassato il guadagno da prop trader? Si deve aprire la partita IVA? Con quale codice ateco?
FTMO E tassazione: Il fenomeno dell’FTMO riguarda il recente passato, solamente grazie all’avanzamento sfrenato dell’Internet e delle sue potenzialità. Alla base di tutto ciò ci sono due figure: la Propietary Firm, o Prop House, di cui l’FTMO è una delle più importanti, e il Prop Trader, un lavoratore autonomo con l’obiettivo di gestire dei “portafogli di investimento” dati dalle Prop House, e di ottenere interessi dalla loro gestione.
Essendo una nuova forma di guadagno e sostanzialmente una nuova figura lavorativa, come tutte le cose innovative, ci sono diversi quesiti a riguardo. Come ci si comporta con l’apertura della partita IVA? C’è la necessità di aprirla? Come funziona la tassazione? Che tipo di regime si deve adottare?
In questo articolo scopriremo:
- Le caratteristiche del prop trader
- La partita IVA per il prop trader è necessaria?
- Il codice ateco di riferimento
- Come si può inquadrare l’attività di prop trader?
FTMO e tassazione: le caratteristiche del Prop Trader
Chi è il prop trader? E che ruolo occupa all’interno del fenomeno dell’FTMO? Cerchiamo di capire insieme.
Nell’introduzione accenniamo come il Prop Trader abbia un ruolo di gestore di portafogli di investimento che le Proprietary Firm consegnano a loro, offrendogli anticipatamente un periodo di prova per avere un’idea su come effettivamente gestire il portafoglio.
La Proprietary firm invece si tratta di una società d’investimento che ha per obiettivo la ricerca di potenziali investitori su cui affidare i propri capitali.
Possiamo immediatamente verificare che il rapporto dell’investimento avviene tra Proprietary Firm e investitore, o risparmiatore.
Il Prop Trader entra in gioco all’interno del rapporto tra i due citati qui sopra, facendo riferimento alla sola Prop House, gestendo il portafoglio d’investimento, e non avendo contatti con i risparmiatori.
Che differenza abbiamo tra Prop Trader e consulente finanziario?
Il contratto che possiede il Prop Trader, quindi, è correlato alla Proprietary Firm, e solo con essa.
Ribadito questo concetto, va di conseguenza che il Prop Trader non è il responsabile delle perdite o dei guadagni relativi al mantenimento e gestione del portafoglio, se si pensa che la parte responsabile che ha nei confronti degli investitori resta comunque solo la Prop House.
Possiamo quindi individuare la differenza sostanziale tra consulente finanziario e Prop Trader:
Per tutto quanto sopra detto, appare di vitale importanza porre l’attenzione sulla differenza esistente tra un consulente finanziario ed un Prop Trader:
- il primo affianca i clienti attraverso dei servizi di consulenza strutturati all’ottenimento degli obiettivi prefissati di un corretto piano finanziario
- il secondo sfrutta tutto ciò che la Prop House mette a disposizione per la corretta gestione del portafoglio, mantenendo sempre il rispetto verso le condizioni e le regole della Prop House, usufruendo anche piattaforme su cui sono inseriti ordini approvati dalle Prop House
Essendo un’attività di nuova generazione, non esistono specifiche regole relative all’attività di Prop Trader, ma possiamo identificare nonostante ciò una caratteristica fondamentale appena illustrata, ovvero che non è un consulente finanziario. Detto questo, abbiamo la certezza che non sia necessaria l’iscrizione all’OCF, ovvero l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, perchè fa riferimento appunto a normative e leggi specifiche sui consulenti finanziari.
FTMO e tassazione: è obbligatorio aprire partita iva?
La linea guida per ogni attività che si viene a creare sul suolo italiano prevede l’apertura della partita IVA dal momento in cui si considera quest’attività come unica fonte di guadagno, oppure se l’attività viene svolta in maniera occasionale, subordinata ad una principale fonte di guadagno. Possiamo quindi dedurre anche che qualsiasi fonte di guadagno deve essere tassata nel consenso della natura da cui proviene. La risposta quindi viene da sè: Sì, per esercitare l’attività di Prop Trader c’è bisogno della partita IVA.
Il Prop Trader, grazie alla sua attività di gestione di portafogli di investimento, può aspirare a guadagni davvero importanti che, ovviamente, devono essere dichiarati e tassati nel rispetto della loro reale natura
FTMO e tassazione: il codice ateco di riferimento
L’adempimento a cui si deve tenere occhio è l’invio del modello AA9/12 presso L’agenzia delle Entrate, all’interno del quale si inserisce il codice ateco adatto all’attività.
La domanda che ci si pone, soprattutto per delle attività di nuova generazione, o nate negli ultimi anni è: che codice ateco si deve utilizzare?
Siccome l’Agenzia delle Entrate non ha attualmente inserito un codice ateco specifico per il Prop Trader, quello che si avvicina maggiormente al suo tipo di attività è il 74.90.99, che corrisponde a “Altre attività professionali nca“.
FTMO e tassazione: Come si può inquadrare il Prop Trader?
L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di uno di tre regimi fiscali, ovvero:
- regime forfettario
- regime semplificato
- regime ordinario
Il regime forfettario
Il cosiddetto “regime agevolato”, o “regime di vantaggio”, viene maggiormente richiesto da nuovi possessori di partita IVA, che non hanno quindi precedenti nel settore, per il fatto che garantisce molti vantaggi a discapito di pochi svantaggi.
Un vantaggio è quello di non addebitare l’IVA in fattura, che aiuta sicuramente il neoprofessionista.
Un ulteriore vantaggio, forse ancora più importante del precedente, è che si è soggetti di un’imposta sostitutiva molto bassa, che equivale al 15% ordinariamente, oppure il 5% se è una start up. Questa verrà applicata a forfait, ovvero sul coefficiente di redditività che ogni codice ateco predispone.
Il regime semplificato
Il regime semplificato, proprio delle ditte individuali e delle società di persone, possiede due differenze nei confronti del regime forfettario:
- è richiesto l’addebito dell’Iva in fattura,
- il professionista può dedurre/detrarre i costi NON in maniera “forfettaria”.
Il reddito viene tassato secondo l’imposta progressiva dell’IRPEF, partendo da un minimo del 23% fino al 43%; di conseguenza più è alto il reddito ottenuto, più alte sono le tasse pagate.
Il regime ordinario e delle società di capitali
Il regime ordinario, nonostante i costi di sostenimento sono molto elevati, permette di avere un’ottimizzazione fiscale importante. La possibilità di avere costi che abbattono l’imponibile ha come diretta successione un tax rate vantaggioso.
Oltretutto non ci dimentichiamo che la cosituzione della società di capitali permette di separare distintamente capitale sociale e capitale societario. Significa che ai debiti societari risponderanno solamente i capitali societari, e i soci risponderanno limitatamente alle quote possedute all’interno della società, senza possibilità di interferire col capitale dei soci.
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