
DEDUZIONE IMMOBILI DA LOCARE
Il nostro ordinamento, per quanto riguarda il 2014, riconosce ai privati la possibilità ottenere una specifica deduzione del reddito complessivo per le spese in materia di acquisto o costruzione di unità immobiliari da destinare a locazione.
Tale intervento deve esser stato effettuato tra l’1.1.2014 e il 31.12.2017; considerando nel dettaglio l’agevolazione in questione, essa è quindi prevista per l’acquisto di immobili di nuova costruzione o oggetto di risanamento o restauro. Ai fini dell’agevolazione l’immobile deve risultare invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione dell’apposito Decreto; quindi riassumendo, la condizione di invenduto è necessaria solamente a partire dal 12.11.2014, in precedenza non è richiesta.
La deduzione spetta in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, oppure all’ammontare complessivo delle spese di costruzione, fino ad un ammontare massimo complessivo di € 300.000, nonché degli interessi passivi relativi al mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare.
Tale deduzione andrà ripartita in 8 quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.
CARATTERISTICHE IMMOBILE
Nello specifico l’unità immobiliare deve presentare alcune caratteristiche, dovrà innanzitutto essere a destinazione residenziale “non di lusso” e non essere locato in corrispondenza di territori destinati ad uso agricolo. Inoltre deve conseguire prestazioni energetiche di classe A o B nazionale e, fattore determinante, dovrà essere ceduto in locazione per una durata minima di 8 anni (a carattere continuativo) entro 6 mesi dall’acquisto / termine dei lavori di costruzione.
L’agevolazione non viene meno nel caso in cui il contratto si risolva in anticipo se la motivazione non è imputabile al locatore, sarà però necessario riallocare l’immobile entro 1 anno dalla risoluzione del precedente contratto.
Il canone di locazione è specificatamente regolamentato dal nostro ordinamento e tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
MODELLO UNICO 2015
Per usufruire della deduzione in esame, nel modello UNICO 2015 PF è presente il nuovo rigo RP32. Sarà quindi necessario indicare la data di stipula del contratto di locazione, la spesa sostenuta per l’acquisto / costruzione dell’immobile, nel limite dei € 300.000, gli interessi passivi corrisposti al mutuo contratto per l’acquisto agevolato e l’importo deducibile.
Lo Studio Allievi – Dottori Commercialisti è a disposizione dei propri clienti o comunque per tutti i lettori del nostro Blog per qualsiasi dubbio in merito ad agevolazioni fiscali per immobili da locare. Per qualunque necessità non esitare a contattarci e a fissare un appuntamento presso i nostri uffici.