
CORREZIONE DEL MODELLO 730/2015
A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente un modello 730 precompilato, da inviare telematicamente direttamente o tramite intermediario abilitato. Il termine per la consegna della documentazione in questione è stato fissato, in prima battuta, per il 7.7.2015, per essere successivamente prorogato al 23.7.2015.
Vi è inoltre la possibilità di apportare modifiche alla propria documentazione rivolgendosi ad un CAF o ad un professionista abilitato, tale correzione può essere effettuata secondo differenti modalità. I termini in questione sono fissati per il 26.10.2015, nel caso in cui le correzioni apportate comportino un minor debito o un maggior credito, presentando il modello integrativo; oppure entro il 10.11.2015 in caso di errore commesso dall’intermediario che abbia prestato assistenza fiscale, tramite modello rettificativo; o infine entro il 30.9.2016 nel caso in cui scaturisca un maggior debito o un minor credito.
In generale, in tutti i casi, deve essere stata correttamente presentata la dichiarazione originaria, inoltre la nuova dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, riportando quindi anche i dati già correttamente indicati.
MODELLO INTEGRATIVO E RETTIFICATIVO
Come esposto in precedenza, il modello 730/2015 integrativo può essere presentato entro il prossimo 26 ottobre solamente nel caso in cui le correzioni determinino un maggior credito o un minor debito, compilando la casella “730 integrativo” con lo specifico codice fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda il modello 730/2015 rettificativo, il termine ultimo è fissato per il 10.11.2015, tale possibilità è riservata esclusivamente ai casi in cui l’errore da correggere venga attribuito all’intermediario che abbia fornito assistenza fiscale. Si tratta quindi dei casi in cui i dati riportati nella dichiarazione non coincidano per con quelli presenti nella documentazione esibita dal contribuente.
Nel caso in cui il contribuente non accetti di trasmettere la dichiarazione rettificativa, l’intermediario può provvedere all’invio all’Agenzia delle Entrate di una Comunicazione contenente i dati soggetti a rettifica.
MODELLO UNICO 2015 PF INTEGRATIVO
Facendo riferimento al termine del 30.9, entro il quale era possibile la presentazione del modello UNICO 2015 PF, in seguito alla sua decorrenza, il modello può essere corretto tramite modello UNICO 2015 PF integrativo.
Tale modello risulta obbligatorio quando dalla correzione deriva una maggiore imposta a debito o un minor credito; possibile, alternativo al 730/2015, nel caso in cui scaturisca una minor imposta a debito, un maggior credito oppure alcuna variazione dell’imposta o del credito.
In casi di integrativa “a favore” la presentazione del modello UNICO 2015 PF integrativo rappresenta l’unica possibilità di correzione qualora sia decorso il termine del 26.10.2015.
Lo Studio Allievi – Dottori Commercialisti è a disposizione dei propri clienti o comunque per tutti i lettori del nostro Blog per qualsiasi dubbio in merito alla correzione del modello 730/2015. Per qualunque necessità non esitare a contattarci e a fissare un appuntamento presso i nostri uffici.