CONTROLLED FOREIGN COMPANIES E IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’art. 8 del D.Lgs. n. 147/2015, c.d. “Decreto Internazionalizzazione”, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014, è intervenuto sulle disposizioni in materia di società controllate e collegate estere, ossia di “Controlled Foreign Compagnies” (CFC), contenute negli art. 167 e 168, TUIR.
La disciplina riguardante il CFC prevede una tassazione per trasparenza, in capo al soggetto residente in Italia, dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato che sia:
- Residente in Paesi “Black List”;
- Residente in Paesi non “Black List”, solo in caso di società controllate con particolari caratteristiche.
Il reddito prodotto dalla eventuale controllata o collegata CFC è sottoposto a tassazione separata con aliquota media, applicata al reddito complessivo netto, non inferiore al 27%. Eventuale perdita deve essere portata a riduzione dei redditi CFC.
SOCIETA’ COLLEGATE IN BLACK LIST
In merito alle società collegate aventi sede in un Paese Black List, l’art. 8, abrogando l’art. 168, TUIR, ha abolito il regime CFC. Ciò significa che esso opera solamente in caso di rapporto di controllo tra le società. Per facilitare l’applicazione di questa nuova disposizione è stato previsto un periodo transitorio in base al quale gli utili distribuiti dal 2015, da società collegate, continueranno a vedersi applicate le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 3 e 4, DM 7.08.2006, n.268, quindi:
- Gli utili non concorrono a formare il reddito complessivo della società partecipante residente, per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione per trasparenza;
- Riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, nel caso di distribuzione di utili già tassati per trasparenza.
SOCIETA’ CONTROLLATE
Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese estere controllate, situate in Paesi Black List, di società residenti, l’articolo 5 del TUIR prevede la disapplicazione della disciplina della tassazione per trasparenza se tali società sono in grado di dimostrare alternativamente che:
- Soggetto residente non svolge attività industriale/commerciale come attività principale;
- Le partecipazioni non comportano la localizzazione dei redditi in Paesi Black List.
La tassazione per trasparenza del reddito è inoltre applicabile anche ai soggetti controllati che sono localizzati in Stati non Black List nel caso in cui tali soggetti siano sottoposti a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia e i proventi conseguiti derivano per più del 50% dalla gestione, detenzione, investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica.
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FAQ: le risposte alle tue domande
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