Content Creator Partita Iva: vediamo tutti i dettagli!

Content Creator e Partita Iva

CONTENT CREATOR PARTITA IVA: COSA BISOGNA SAPERE PER POTER SVOLGERE QUESTA ATTIVITA’ IN MANIERA PROFESSIONALE? QUANDO E’ RICHIESTA L’APERTURA DI UNA P.IVA?

Negli ultimi anni ci sono stati grandi cambiamenti, soprattutto nel settore del lavoro che, accompagnato spesso dal nuovo sistema del Remote Working, ci ha introdotto un nuovo modo di svolgere le proprie mansioni.
Spinti dalla tecnologia e dalla scoperta del web, sono nate delle nuove professioni, ad oggi diventate “le principali professioni” della nuova generazione.
Hai mai sentito parlare del Content Creator?
Il Content Creator è colui che produce contenuti online, che se oggetto di visualizzazioni, permettono al professionista di monetizzare, ossia di produrre un guadagno.
Ma tali guadagni come devono essere giustificati? Quali sono le tasse da dover pagare? Il Content Creator è tenuto ad aprire una Partita Iva?

In questo articolo scopriremo:

  • Quando è obbligatorio per il Content Creator aprire la Partita Iva
  • I regimi fiscali e le loro caratteristiche
  • I codici ateco relativi all’attività di Content Creator

CONTENT CREATOR E PARTITA IVA: QUANDO E’ OBBLIGATORIO PER IL CONTENT CREATOR APRIRE LA PARTITA IVA 

Con le nuove professioni, come in questo caso il Content Creator, le problematiche fiscali sono sempre dietro l’angolo. Ad esempio, fino ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito uno specifico inquadramento per queste professionisti come, banalmente, un codice ateco dedicato.

Nonostante questo, non bisogna pensare che in mancanza di una regolamentazione non siano dovute le tasse sui guadagni: quando si produce un reddito, segue un obbligo impositivo e dichiarativo da assolvere, in base alla natura del reddito.

PRESTAZIONE OCCASIONALE?

In linea generale, è possibile affermare che qualsiasi attività professionale può essere svolta senza Partita Iva, nei casi in cui questa sia occasionale, ossia esercitata in maniera saltuaria, sporadica e senza vincolo di subordinazione.

Diversamente, quando il guadagno del Content Creator diventa la principale fonte di reddito, l’attività viene considerata abituale, professionale e non più occasionale. Di conseguenza, sorge l’obbligo di apertura della Partita Iva.

CONTENT CREATOR E PARTITA IVA: I REGIMI FISCALI E LE LORO CARATTERISTICHE 

Vediamo quali regimi potrebbe adottare il Content Creator per aprire Partita Iva, per poter svolgere correttamente la sua professione.

  • Regime forfettario
  • Regime semplificato
  • Regime ordinario

IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario, anche detto “regime di vantaggio” è adatto ai neoimprenditori in quanto prevede una gestione contabile particolarmente semplice e garantisce, soprattutto, il non addebito dell’iva in fattura.

Il Content Creator, titolare di Partita Iva in regime forfettario, vede assoggettare il proprio reddito imponibile ad un’imposta particolarmente bassa: del 15% in via ordinaria, del 5% in caso di “start up”; e tale reddito (anche conosciuto come base imponibile) viene calcolato a forfeit, ossia determinato da un coefficiente di redditività definito in base al codice ateco dell’attività (argomento trattato di seguito).

IL REGIME SEMPLIFICATO

Il regime semplificato, proprio delle ditte individuali e delle società di persone, conserva due importanti differenze rispetto al regime forfettario:

  1. il professionista è chiamato ad addebitare l’Iva in fattura,
  2. i costi non sono detraibili/deducibili in maniera “forfettaria” bensì seguendo l’equazione “fatturato meno costi”.

Questo vuol dire che le tasse vengono pagate sul solo margine reale. Nonostante questo, la tassazione del regime semplificato è molto più elevata rispetto a quella prima vista nel regime forfettario poiché, sia sul reddito del professionista in ditta individuale che su quello dei soci di una società di persone, si applica l’IRPEF a scaglioni – più elevato è il reddito, maggiore sono le tasse.

IL REGIME ORDINARIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il regime ordinario, proprio delle società di capitali, nonostante implichi il sostenimento di costi di gestione particolarmente elevati a causa dei complessi e molteplici adempimenti richiesti dalla normativa, permette un’ottimizzazione fiscale di non poco conto. Si ha la possibilità di inserire una serie di costi capaci di abbattere la base imponibile.

Non solo. E’ di vitale importanza considerare che, in termini legali, le società di capitali garantiscono una limitata responsabilità patrimoniale e personale dei soci che ne fanno parte: in caso di debiti societari, infatti, i soci ne rispondono limitatamente alle quote ivi possedute.

CONTENT CREATOR E PARTITA IVA: I CODICI ATECO RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI CONTENT CREATOR

Un ultimo aspetto fiscale da analizzare per la figura del Content Creator con Partita Iva è quella inerente al codice ateco da utilizzare.

Come abbiamo anticipato, ad oggi non esiste un codice ateco unicamente riferito al Content Creator; dunque, la scelta deve ricadere su uno dei seguenti codici:

59.11.00 – attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

73.11.02 – conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

La scelta dell’uno o dell’altro codice ateco non può prescindere dall’analisi dell’attività e dei servizi che il Content Creator intende offrire. Dunque, anche se entrambi i codici sono valide alternative accettate dall’Agenzia delle Entrate, è bene che la scelta sia preventivamente studiata e ponderata con l’assistenza di un consulente, professionista del settore.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ultimo aspetto da analizzare è l’iscrizione alla cassa previdenziale – obbligatoria ed utile al versamento dei contributi pensionistici.
Il Content Creator con Partita Iva, come altri professionisti che svolgono attività innovative, non ha una specifica cassa di riferimento o un albo al quale iscriversi. Pertanto, la sua prima cassa previdenziale sarà quella Inps, sezione Gestione Separata, riservata ai liberi professionisti. Tali contributi devono essere pagati in percentuale al fatturato, o per meglio dire, calcolati sul reddito imponibile e con aliquota del 26,23% per l’anno 2022.

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