Compensazione delle ritenute: l’errata esposizione

ERRATA COMPENSAZIONE RITENUTE

COMPENSAZIONE DELLE RITENUTE E DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

L’errata  esposizione della compensazione delle ritenute del primo trimestre 2015 (gennaio-marzo), è stata una delle principali difficoltà per l’applicazione delle disposizioni dello scorso anno.

Il decreto “semplificazioni” del 2014 è fondamentale in quanto in caso di versamento in eccesso di ritenute, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel mod. F24 la compensazione tra il credito (eccedenza) e l’importo effettivamente dovuto. In sostanza il sostituto d’imposta non può più scomputare dai versamenti successivi l’eccedenza erroneamente versata. Tali modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni dal 1/1/2015.

Sono inoltre stati definiti dei codici tributo per l’esposizione nel mod. F24 degli importi del credito, tra cui alcuni esempi sono:

  • 1627 per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente;
  • 1669 per l’eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF.

Queste compensazioni non concorrono a determinare il limite massimo annuo di 700.000 euro, inoltre le nuove modalità di esposizione delle eccedenze non riguardano il credito derivante dalle eccedenze dei versamenti delle ritenute.

COME COMPILARE IL MODELLO F24 E ALCUNE SOLUZIONI

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del gennaio 2016, ha riscontrato una soluzione per i sostituti d’imposta impossibilitati ad applicare le nuove modalità di compensazione, per le operazioni di competenza del trimestre gennaio-marzo 2015.

Perciò verrà eseguito tale comportamento:

  1. Prima l’esposizione nel mod. F24 con l’importo del debito al netto dell’eccedenza;
  2. poi i sostituti d’imposta  hanno presentato un mod. F24 pari a “zero” riportando il credito utilizzato in compensazione con l’importo a debito.
  3. un altro caso differente dal quello riportato nel punto 2, è l’esposizione della compensazione effettuata nel mod. 770/2016 (fermo restando la presentazione del mod. F24 a debito di cui al punto 1).

LA MANCATA SANZIONE

Dopo le continue richieste e difficoltà riscontrate da i sostituti d’imposta, relativamente alle modalità di compensazione in sede di prima applicazione per le operazioni di competenza nel trimestre gennaio- marzo 2015; l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i sostituti d’imposta non siano soggetti all’applicazione delle sanzioni, nel caso in cui non abbiano effettuato il versamento senza applicare la nuova disciplina.

Sono quindi esclusi dalle sanzioni solo in alcuni casi, tra cui:

  • la non corretta esposizione della compensazione nei mesi da gennaio a marzo 2015;
  • le ritenute dovute siano state correttamente versate;
  • la compensazione risulti da un modello 770/2016 o da un F24 a “zero”.

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