COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA’: CHI LO RILASCIA E QUANDO?
In questo articolo verranno spiegati tutti i dettagli relativi alla compensazione del credito iva e visto di conformita’. Per quanto riguarda la Compensazione del credito Iva , prevista dal giorno 16 del mese successivo la data di presentazione della dichiarazione annuale, è richiesto il rilascio del Visto di conformità per tutti quegli importi superiori ai 15000€; fondamentale è comprendere la soglia di tale limite, infatti deve essere fatta una distinzione tra l’importo destinato al rimborso Iva e l’importo destinato alla compensazione (es:In caso di presentazione di compensazione IVA di 7500€ e di ulteriore rimborso IVA di 13000€ non è necessario applicare il visto di conformità). Sono abilitati al rilascio del visto di conformità quei soggetti, una volta iscritti all’apposito elenco dei “Certificatori”che svolgono la professione di: Dottori commercialista-Esperto contabile o il responsabile dell’assistenza di un CAF, inoltre anche i Periti e gli Esperti iscritti al ruolo presso la CCIAA in data 30/9/1993 in possesso di lauree in giurisprudenza o economia, inoltre tali soggetti possono autonomamente rilasciare il visto di conformità sulla propria dichiarazione.
REQUISITI PER IL RILASCIO
Anticipatamente al rilascio del Visto di conformità,il professionista deve garantire il risarcimento derivante da danni arrecati nei confronti dei contribuenti,tramite la stipula di una Polizza assicurativa contenente determinate caratteristiche:
- Un massimale a seconda del numero dei visti di conformità e dei contribuenti presi in considerazione e mai inferiore a 3.000.000€, inoltre un risarcimento totale dell’eventuale danno denunciato.
- Non deve presentare alcuna franchigia o scoperti a meno che la società assicuratrice non dia garanzia dell’eventuale risarcimento del danneggiato.
La stipula della polizza può avvenire anche tramite uno Studio Associato nel momento in cui il professionista svolga un’ attività nello studio stesso. Può essere utilizzata anche la polizza della Società di servizi nel caso in cui uno o più professionisti ne detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale. In entrambi i casi è fondamentale rispettare le garanzie e i requisiti richiesti per le polizze precedentemente indicate.
Un ulteriore requisito fondamentale per il professionista è la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione della dichiarazione, che si considerano tenute o predisposte anche quando tale operazione è effettuata:
- Dalla Società di Servizi di un professionista che ne detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale.
- Dal contribuente che richiede la compensazione Iva. Nel caso in cui il contribuente non sia abilitato al rilascio del visto o in caso di impossibilità, deve quindi rivolgersi al CAF o ad un soggetto iscritto tra i Certificatori.
La compensazione del credito iva e visto di conformita’ è preso in considerazione anche nell’ambito del Mod. 730 il quale deve essere anch’esso accompagnato da Polizza assicurativa, il cui fine è quello di garantire la copertura in caso di rilascio di un visto infedele (Visto contenente “errori”).
L’Agenzia delle Entrate da la possibilità di correggere, modificare o revocare il visto di conformità presentando un Modello Integrativo, con un termine perentorio di 90 giorni.
CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE
Prima del rilascio del Visto di conformità devono essere effettuate determinate verifiche da parte del professionista, al fine di garantire la veridicità , la correttezza formale dei contenuti e la corrispondenza tra i dati riportati nel Visto e le Scritture contabili; tutto ciò avviene tramite una serie di controlli standard tra cui: il controllo della corrispondenza del codice attività con quello della documentazione contabile, della corrispondenza del credito Iva riportato dall’anno precedente, controlli sul riscontro dei saldi e dei versamenti e un accurato controllo sui documenti utilizzati per l’attestazione del Credito Iva.
Il Certificatore deve inoltre garantire l’effettiva esistenza delle cause che generano il credito IVA e indicarle nella Check-list, riportando facoltativamente e ai soli fini istruttori il caso concreto (Es: operazioni imponibili).
Relativamente alla Documentazione della compensazione del credito iva e visto di conformita’, oltre al modello Iva con apposto il visto di conformità è richiesta anche la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione e un documento d’identità del sottoscrittore stesso; il tutto dovrà poi essere conservato in copia dal Certificatore.
Per le Società di Capitali soggette a revisione contabile e gli Enti locali, il Visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale del revisore legale dei conti.
VUOI FISSARE UN APPUNTAMENTO PER RICEVERE ASSISTENZA FISCALE?
LASCIACI I TUOI DATI E TI RICHIAMEREMO AL PIU’ PRESTO!