
Il Commercialista nel Network Marketing: come fare per individuare schemi piramidali illeciti? In che modo calcolare le tasse che un network marketer deve pagare?
Il Network Marketing si è fatto largo nel nostro Paese solo dal 1960 in poi. Anche conosciuto come “Multi Level Marketing” o MLM, si tratta di un sistema in cui ogni venditore, interessato a vendere prodotti o servizi di una determinata azienda, viene riconosciuto e contrassegnato da questa attraverso un codice identificativo che gli acquirenti utilizzano in fase di acquisto online.
Tutti coloro che, via via, diventano distributori collegati al primo venditore, vengono a loro volta contrassegnato con un codice personale, collegato al medesimo venditore.
Ad ogni vendita conclusa dal promoter e dai distributori corrisponde un compenso, soggetto a quali imposte? Nel campo del Network Marketing come deve comportarsi il Commercialista nel calcolo delle tasse da pagare e nell’individuazione degli schemi piramidali illeciti?
In questo articolo scopriremo:
- La legge di riferimento n. 173/2005
- Chi è e cosa fa il Promoter
- Qual è l’impegno del Commercialista nel Network Marketing
- Quando uno schema piramidali può considerarsi illegale
- Le tasse che un promoter deve pagare
Il Commercialista nel Network Marketing: la legge 173/2005
Il Network Marketing trova la sua prima regolamentazione nella legge 173/2005 recante, proprio, le disposizioni della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
Lo scopo della legge è stata fin da subito, non solo quello di prevenire l’espandersi di metodologie di vendita piramidali illecite ma anche quello di tutelare la figura del consumatore finale da aziende di network marketing truffaldine.
Prima di capire, però, i modi attraverso i quali un Commercialista nel Network Marketing possa individuare gli schemi illeciti, cerchiamo di capire quali sono le modalità con cui vengono effettuate le vendite da parte delle aziende di MLM:
- nel Network Marketing la vendita viene effettuata solo ed unicamente verso persone fisiche non operanti in regime d’impresa, ossia NON possessori di partita iva;
- la vendita diretta deve prevedere la raccolta dei cd. ordini di acquisto, così che l’azienda di network possa procedere con l’evasione degli stessi presso il diretto domicilio del consumatore finale (o con la sua erogazione se oggetto di vendita non è un bene ma un servizio);
- l’oggetto della vendita può essere qualsiasi bene o servizio, salvo quelli che la legge 173/2005 esplicitamente vieta, come i prodotti e i servizi di natura finanziaria e assicurativa, contratti di costruzione o vendita di beni immobili.
Attenzione!
Distributori e Promoter sono “semplici” incaricati alle vendite. Dunque, non possono assolutamente acquistare i prodotti dell’azienda per rivenderli direttamente ai propri clienti.
Il Commercialista nel Network Marketing: chi è il promoter?
Prima di approfondire le modalità attraverso le quali un Commercialista può identificare uno schema di Network Marketing illecito, approfondiamo la figura del Promoter.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 173/2005, il Promoter è colui che
con o senza vincolo di subordinazione promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso consumatori finali per conto di imprese esercenti attività di vendita a domicilio.
Dunque, i beneficiari dell’opera del Promoter sono le imprese esercenti attività di vendita diretta a domicilio, tenute a garantire al venditore il massimo supporto documentale ed informativo circa il prodotto o servizio da vendere.
La promozione e la vendita dei prodotti o dei servizi offerti dall’azienda di network può avvenire in maniera diretta e/o indiretta.
Vendita Diretta
Il Promoter contatto direttamente i potenziali clienti ai quali proporre l’offerta, completando (direttamente) la raccolta di uno o più ordinativi di acquisto. La raccolta di tali ordinativi deve avviene attraverso i cd. referral link o link di affiliazione che permettono al cliente interessato di acquistare direttamente dal sito web dell’azienda promotrice.
Vendita Indiretta
Il Promoter insegna le modalità della vendita diretta ai distributori che recluta, coordinandone l’attività ma senza mai esercitarla personalmente.
Il Commercialista nel Network Marketing: quando una piramide è illegale?
Come abbiamo anticipato, uno degli scopi più importanti della legge 173/2005 è quello di evitare il diffondersi di schemi piramidali illegali, e i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della medesima legge identificano proprio le forme di vendita non ammesse.
Un buon Commercialista del Network Marketing deve saper individuare proprio questi schemi!
Partiamo, quindi, dal dictum della legge.
Il comma 1 sancisce che sono vietate [….] le strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti della struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti, e non anche sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi in via diretta o attraverso altri componenti della struttura.
Il comma 2 aggiunge che è vietata l’organizzazione e la promozione di tutte quelle operazioni che permettono di avere un guadagno grazie al puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Ma qual è il reale significato dei commi di legge appena menzionati?
Ecco cosa vuole dirci il legislatore
Attraverso i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge 175/2005, il legislatore ha voluto apporre un divieto verso tutti quegli schemi piramidali predisposti solo al fine di garantire enormi vantaggi economici ai promotori dell’iniziativa truffaldina. Appare, infatti, evidente il danno per i contribuenti: sedotti da promesse di guadagni ingenti e veloci, decidono di investirvi somme di denaro elevate senza la reale possibilità di un ritorno dell’investimento.
Ed è proprio questo quello che accade nelle catene di Sant’Antonio (conosciute anche sotto il nome di “Schema Ponzi”):
attraverso modalità commerciali aggressive, l’azienda promotrice vuole far credere agli ascoltatori quanto sia “semplice” ottenere guadagni facili e veloci grazie al solo fatto di entrare nella community.
L’obbiettivo, dunque, non è quello di vendere beni o servizi ma far entrare nel team nuove leve, tenute a pagare un “ticket d’ingresso” sotto forma di:
- acquisto di prodotti senza possibilità (o diritto) di restituzione del prodotto o rimborso del prezzo speso;
- acquisto di materiale didattico o similare non strettamente correlati all’attività commerciale dell’azienda promotrice;
- pagamento di una somma di denaro quale condizione di reclutamento e permanenza nella community.
Al contrario, quindi, quando un’azienda di Network Marketing può dirsi legale?
Sono due i requisiti ai quali prestare attenzione:
- la presenza, nell’organizzazione, di un numero più elevato di consumatori rispetto ai promotori,
- la presenza di prodotti fisici da vendere, acquistabili da parte del consumatore finale anche attraverso differenti canali di distribuzione.
Il Commercialista nel Network Marketing: le imposte da pagare
Un Commercialista nel Network Marketing come dovrà calcolare le tasse che un venditore è tenuto a pagare?
In Italia i redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo occasionale e da un’attività d’impresa o professionale esercitata con partita iva in regime ordinario sono tassati con l’imposta progressiva e a scoglioni IRPEF, la cui aliquota più bassa parte dal 23% per i redditi fino a 15.000€ ed arriva al 43% per redditi eccedenti i 50.000€.
Il D.P.R. 600 del 1973 si occupa di disciplinare l’accertamento fiscale in materia di imposte sui redditi. Ai fini della gestione fiscale dei redditi derivanti dal Network Marketing, deve farsi riferimento all’articolo 25 bis comma 6 del DPR stesso, secondo il quale:
“Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio [….], la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”
In altre parole, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta è operata sul solo 78%, sempre con applicazione della prima aliquota IRPEF pari al 23%. Questo vuol dire che, per quei compensi, il network marketer non è obbligato a presentare alcuna dichiarazione dei redditi, poiché già tassati alla fonte (proprio come accade per i lavoratori dipendenti).
L’Irpef
La tassazione IRPEF ordinaria permette al contribuente di portare in deduzione e/o in detrazione tutte le spese personali (visite sanitarie, acquisti di prodotti farmaceutici, ristrutturazioni immobiliari). Nel caso di network marketing, invece, non è possibile dedurre o detrarre alcun costo personale in quanto la legge prevede una deduzione forfettaria che definisce, a monte, il reddito soggetto ad imposta (ovvero, il 78% del totale).
È da specificare, inoltre, che la tassazione IRPEF resta così invariata sia nei casi in cui il network marketer svolga la propria attività in maniera occasionale, sia che la stessa venga esercitata in maniera professionale, considerando che Il concetto di “prestazione occasionale” nell’ambito del Network Marketing si basa solo e soltanto sui compensi che in un anno d’imposta matura un promoter (massimo 5.000€ netti) e non anche sulla continuatività od organizzazione del lavoro di vendita.
Contributi Inps
I contributi previdenziali sono obbligatori solo dal momento in cui il network marketer supera i 5.000€ di fatturato netto annuo, momento a partire dal quale sorge anche l’obbligo dell’apertura di una partita iva.
Dunque, sui guadagni eccedenti il fatturato netto di 5.000€ il professionista è tenuto a versare i contributi Inps alla Gestione Separata, nella percentuale pari al 33,72%, di cui 1/3 a carico del promoter e 2/3 a carico dell’azienda di network marketing.
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Daniela
28 Aprile 2023 at 16:46
Buona sera
Volevo chiedere informazioni sulla gestione contabilità sugli incaricati alle vendite
Io ho la partita iva aperta con la gestione separata, ma il mio commercialista non segue più gli incaricati alle vendite.
Volevo sapere il costo è come gestite gli incaricati
Grazie attendo vostre notizie
Adriana
2 Maggio 2023 at 18:49
Buonasera,
per questo tipo di informazione può contattarci al numero 02/9464246 o scriverci una mail all’indirizzo info@studioallievi.com.