Bonus Immobili destinati a locazione: le novità

Bonus Immobili destinati a locazione

BONUS IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE: LE NOVITA’

L’articolo 21, DL n. 133/2014 ha previsto una specifica deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche per le spese, sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2017, relative all’acquisto/costruzione di unità immobiliari destinate a locazione. Tramite il nuovo Decreto 8.09.2015, pubblicato sulla G.U. il 03.12.2015, sono state introdotte “ulteriori modalità attuative”.

AGEVOLAZIONE SPESE

Tale agevolazione riguarda le spese sostenute, tra l’01.01.2014 e il 31.12.2017, per l’acquisto/costruzione di aree edificabili già possedute. Ne possono usufruire i soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di loro possesso.

In caso di acquisto l’agevolazione viene riconosciuta nei confronti di unità immobiliari a destinazione residenziale che siano di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo (ex art. 3, comma 1, lettera c) e d), DPR n. 380/2001) cedute dall’impresa edilizia costruttrice o che ha effettuato l’intervento. Ulteriore qualifica necessaria affinché l’unità immobiliare possa godere dell’agevolazione è la mancata vendita dell’immobile stesso al 12.11.2014. Viene considerata invenduta l’unita immobiliare che a tale data:

  • Era già parzialmente/interamente costruita;
  • Era già stato rilasciato il titolo abitativo edilizio ovvero era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (convenzione tra comune e soggetto autore dell’intervento o accordi similari);

Come già anticipato l’agevolazione aspetta anche nei confronti delle prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, rivolte alla costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili possedute precedentemente all’avvio dei lavori o sulle quali erano già riconosciuti diritti edificatori. Le spese per servizi sostenute devono essere attestate dalle fatture emesse dall’impresa che ha seguito i lavori di costruzione. tale deduzione viene riconosciuta:

  • Per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31.12.2017, per le quali prima del 12.11.2014 è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato;
  • Per le spese attestate nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2017.

CARATTERISTICHE PECULIARI DEGLI IMMOBILI

Per poter usufruire delle agevolazioni l’unità immobiliare deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • Destinazione residenziale “non di lusso” (categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9);
  • Prestazioni energetiche di classe A o B nazionale ovvero in base alla relativa normativa regionale;
  • Destinata, entro 6 mesi dall’acquisto/termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni, purché tale periodo abbia carattere continuativo.

In merito al contratto di locazione, esso non deve essere superiore a quello previsto  dalla convenzione-tipo, ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata ovvero al minore importo previsto tra:

  • Contratti a “canone concordato” ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98;
  • Contratti a “canone speciale”, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003.

DEDUZIONI

La deduzione prevista è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, risultante dall’atto di compravendita, ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate, fino ad un ammontare massimo di € 300.000 comprensivo di IVA. L’agevolazione spetta anche per gli interessi passivi, pagati nell’anno, che dipendono da un mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare e deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo.

Lo Studio Allievi – Dottori Commercialisti è a disposizione dei propri clienti o comunque per tutti i lettori del nostro Blog per qualsiasi dubbio in materia di bonus immobili. Per qualunque necessità non esitare a contattarci e a fissare un appuntamento presso i nostri uffici.

 

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