
BONUS FACCIATE 2022: A CHI SPETTA? VEDIAMO I DETTAGLI DELL’AGEVOLAZIONE
Bonus facciate 2022: a chi spetta? La legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’agevolazione per migliorare l’aspetto degli edifici e mantenere il decoro delle città. Con la Legge di Bilancio 2022 il bonus facciate è stato prorogato al 31/12/2022, nella misura ridotta del 60%.
In questo articolo spiegheremo:
- Chi ha diritto al bonus facciate 2022?
- Come funziona la detrazione?
- I possibili interventi
- Gli immobili previsti
- Gli adempimenti necessari
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CHI HA DIRITTO AL BONUS FACCIATE 2022?
Hanno diritto a godere dei vantaggi dati dal bonus facciate 2022 tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia. I soggetti ammessi all’agevolazione sono le persone fisiche titolari e non di reddito d’impresa, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. In tutti questi casi è necessario possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, se antecedente. L’assenza di un titolo idoneo di possesso o detenzione preclude l’accesso alla detrazione.
Il locatario e il comodatario devono inoltre richiedere al proprietario il consenso all’esecuzione dei lavori. Possono accedere all’agevolazione anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, ed i conviventi di fatto, purché abbiano sostenuto le spese stesse. In questi ultimi due casi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato di familiare o convivente. I conviventi devono essere tali fin dall’inizio dei lavori o sostenimento delle spese. Inoltre, sull’immobile oggetto di interventi deve essere possibile la convivenza, anche se tale immobile risulta essere diverso dall’abitazione principale. Non è quindi ammessa la detrazione in capo al convivente se l’immobile non è a disposizione ovvero, ad esempio, in caso di locazione dell’immobile stesso ad un altro soggetto.
COME FUNZIONA LA DETRAZIONE?
L’agevolazione derivante dal Bonus facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è legata agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021. La suddetta detrazione è abbassata al 60% per le spese sostenute nel 2022. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza delle altre agevolazioni in vigore, il bonus facciate non prevede dei limiti massimi di spesa agevolabili.
I POSSIBILI INTERVENTI
Vediamo ora i requisiti richiesti dal bonus facciate 2022 in merito agli interventi che danno diritto alla detrazione. Il bonus facciate è finalizzato al decoro urbano. Requisito infatti fondamentale per accedere all’agevolazione, prevede che gli interventi vengano eseguiti sull’intero perimetro esterno visibile dell’edificio. Le pareti esterne devono quindi essere visibili dalla strada ad uso pubblico. Gli interventi sulle strutture opache della facciata ammessi alla detrazione riguardano la sola pulitura o tinteggiatura esterna, oppure i lavori influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell’intonaco. Possono essere eseguiti anche interventi di sola pulitura o tinteggiatura su balconi, ornamenti e fregi.
In merito alle facciate visibili da luogo pubblico solo parzialmente, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. In linea generale, è riconosciuta la detrazione anche nel caso in cui la facciata sia visibile solo parzialmente. Discorso a parte vale, invece, per le facciate non visibili dalla strada pubblica. In questo caso gli interventi su queste porzioni di facciata non sono agevolabili.
PULITURA, TINTEGGIATURA, RINNOVO DI ELEMENTI SENZA INCIDENZA TERMICA
Sono ammessi al bonus facciate 2022 gli interventi che rispettano determinati requisiti. Sono agevolabili gli interventi volti al miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza di un impianto di riscaldamento, di rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la sola pulitura e tinteggiatura. Questi lavori devono riguardare la sola struttura opaca verticale dell’edificio stesso. Tali interventi possono essere eseguiti anche su balconi, ornamenti e fregi. Fanno parte degli interventi volti al decoro urbano anche quelli riferiti alle grondaie, pluviali, cornicioni e parapetti. Per quanto riguarda i balconi, è previsto il rifacimento del parapetto in muratura, la rimozione, impermeabilizzazione ed il rifacimento della pavimentazione, la verniciatura della ringhiera in metallo. Sono previsti, inoltre, il rifacimento del sotto balcone e del frontalino, con successiva tinteggiatura, e la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti del balcone stesso.
Sono esclusi dal bonus facciate gli interventi di sistemazione del terrazzo a livello, la verniciatura delle persiane e la tinteggiatura del muro di cinta.
INTERVENTI SULL’INTONACO CON INCIDENZA TERMICA
Sono ammessi al bonus facciate i lavori influenti dal punto di vista termico, e quelli che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’intero edificio.
Per gli interventi che comportano un’incidenza termica, è necessario rispettare determinati requisiti tecnici. In tal senso bisogna rispettare quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2015 in merito ai criteri di prestazioni energetiche, e dal D.L. 6 agosto 2020, allegato E, per quanto riguarda la trasmittanza termica.
Sono agevolabili anche le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento stesso, come ad esempio lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari e lo spostamento dei pluviali.
GLI IMMOBILI PREVISTI
Altri requisiti da tenere in considerazione per accedere al bonus facciate 2022 prevedono che l’edificio oggetto di interventi sia esistente, ed ubicato nelle zone territoriali A e B, ed aree assimilate. Tali interventi possono essere realizzati su interi edifici esistenti, oppure su parti di edifici esistenti. Inoltre, può accedere al bonus facciate qualsiasi categoria catastale, anche gli immobili strumentali.
La detrazione è esclusa per interventi eseguiti su immobili in costruzione, in ampliamento oppure oggetto di demolizione e ricostruzione.
LE ZONE TERRITORIALI
Per zona territoriale A si intendono “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
Per zona B, invece, “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.
Non sono quindi agevolabili gli interventi eseguiti su edifici situati nelle zone C, D, E, F. La corretta determinazione della zona di riferimento relativa ad un immobile deve essere verificata ed attestata dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli Enti competenti. Uno strumento utile in tal senso è il Piano regolatore comunale (PRG).
GLI ADEMPIMENTI NECESSARI
Per poter accedere al bonus facciate, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti, trasmettere e conservare determinati documenti.
Come prima cosa bisogna acquisire, prima dell’inizio dei lavori, le abilitazioni amministrative rilasciate dal Comune, qualora siano necessarie per il tipo di intervento realizzato. A seconda dei casi potrebbe essere necessario presentare la pratica SCIA o CILA. Qualora la normativa edilizia locale non preveda alcun titolo abilitativo per realizzare un intervento agevolabile ai fini fiscali, sarà sufficiente redigere un’autocertificazione in cui siano attestati la data di inizio lavori e che gli interventi edilizi realizzati sono compresi tra quelli agevolabili. È necessario inviare la comunicazione all’ASL e conservarne la relativa ricevuta di trasmissione, sempre qualora questa sia richiesta nel territorio di competenza dove è ubicato l’immobile oggetto di interventi.
Nel caso di lavori su parti comuni, bisogna conservare copia della delibera assembleare di approvazione all’esecuzione degli interventi, unitamente alla tabella millesimale di ripartizione delle spese. Bisogna conservare i documenti comprovanti la spesa sostenuta, come ad esempio fatture o ricevute. È necessario provvedere al pagamento dei documenti di spesa mediante bonifico dedicato per le agevolazioni fiscali.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, bisogna acquisire la dichiarazione del proprietario, nella quale lo stesso fornisce il consenso all’esecuzione degli interventi. Se i lavori sono pagati dal soggetto convivente del possessore o detentore dell’immobile, è necessario attestare lo status di convivenza. Tale condizione deve sussistere alla data di inizio dei lavori, oppure al momento di sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente.
In caso di cessione del credito o sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità sulla documentazione al commercialista.
I DOCUMENTI DI SPESA
È necessario conservare la documentazione attestante le spese sostenute, ovvero ricevute, fatture oppure la documentazione idonea. I documenti di spesa devono essere intestati al soggetto che vuole beneficiare della detrazione. Qualora più soggetti aventi diritto intendano beneficiare dell’agevolazione, i documenti devono essere intestati a tutti i contribuenti interessati. In particolare, potendo intestare la fattura ad un solo soggetto, è necessario che nella descrizione vengano inseriti i dati degli ulteriori beneficiari dell’agevolazione, con l’indicazione delle spese sostenute da ogni contribuente. Questo deve avvenire per poter permettere la giusta allocazione del beneficio al titolare del diritto.
IL BONIFICO PARLANTE
Per poter beneficiare della detrazione prevista, è necessario procedere al pagamento dell’intervento mediante bonifico parlante. Il bonifico deve essere intestato alla persona che beneficerà della detrazione. Nella causale devono essere indicati i riferimenti della fattura, ovvero numero e data di emissione, alla quale si riferisce il pagamento. Inoltre, devono essere presenti il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale oppure la Partita Iva del beneficiario del pagamento, ovvero del fornitore o del professionista che ha emesso la fattura. Qualora possibile, bisogna indicare il riferimento normativo della Legge 160/2019 come causale del bonifico stesso. In caso contrario, è possibile procedere con un bonifico per detrazioni per recupero del patrimonio edilizio oppure per risparmio energetico.
LA COMUNICAZIONE ENEA PER INTERVENTI CON INCIDENZA TERMICA
La comunicazione all’ENEA deve avvenire per lavori che prevedono un risparmio energetico, oppure per interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
A tal fine è necessario depositare in Comune la Relazione Tecnica o un provvedimento regionale equivalente. Bisogna poi acquisire l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione della congruità dei prezzi applicati, e deve attestare la rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti previsti e, qualora previsto, l’attestato di prestazione energetica.
Deve essere trasmessa all’Ente la documentazione relativa agli interventi eseguiti, unitamente alla scheda descrittiva, entro 90 giorni dal termine dei lavori. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente mediante apposito portale dal tecnico abilitato. L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente un’email di conferma contenete il codice CPID. Questo documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Tutta la documentazione inerente gli interventi svolti e legata all’agevolazione deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita su richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’ENEA.
Qui puoi trovare il collegamento diretto alla pagina dell’Agenzia delle Entrate, utile per approfondire il tema riguardo il Bonus facciate