
APRIRE UNA SCUOLA GUIDA: LA PROCEDURA DA SEGUIRE
Il primo passo da compiere per aprire una scuola guida è presentare alla Provincia del luogo in cui s’intende costituirla un’istanza di avvio di nuova attività, denominata segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta “S.C.I.A.” disciplinata dall’art. 19 della legge n. 241/90). Una volta presentata la richiesta, l’apertura dell’attività può avvenire contestualmente alla data in cui la relativa domanda viene protocollata dagli Uffici preposti.
La domanda di apertura di una nuova autoscuola dev’essere corredata dalle autocertificazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dalle relazioni dei tecnici abilitati prescritte dalla normativa. Le scuole guide sono sottoposte al controllo tecnico-amministrativo da parte delle Province. Nei 60 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, l’Ufficio ricevente ha il compito di verificare (a campione) l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge contenuti nella richiesta, riservando particolare attenzione alla “verifica dei locali, del materiale didattico e dell’arredamento con sopralluogo effettuato da propri funzionari presso la sede dell’autoscuola” (articolo 123 comma 7-bis del Codice della Strada).
Nell’ipotesi in cui l’effettuazione del controllo evidenzi delle irregolarità nella domanda, nei casi meno gravi l’Ufficio concede al richiedente ulteriori 30 giorni affinché quest’ultimo adotti i provvedimenti più opportuni per conformarsi alla richiesta mentre nei casi più gravi può emanare anche provvedimenti di interdittivi alla prosecuzione dell’attività.
Il richiedente deve, però, procedere all’apertura della scuola guida nel termine massimo di 180 giorni dalla data in cui ha presentato la relativa domanda se non vuole vedere decaduto il relativo diritto. In ogni caso, scaduto il suddetto termine, può comunque essere presentata una nuova domanda.
LE RECENTI NOVITÀ SULL’APERTURA E LA GESTIONE DI UNA SCUOLA GUIDA
Secondo l’attuale normativa (articolo 123 del Codice della Strada e s.m.i.) le scuole guida sono “scuole finalizzate all’educazione stradale, all’istruzione ed alla formazione dei conducenti”. Nel corso degli anni la disciplina dell’attività delle autoscuole è stata sottoposta ad alcune innovazioni legislative.
La prima importante novità consiste nella circostanza che le nuove scuole guida, per avviare la loro attività, devono formare i conducenti per il conseguimento della patente di ogni categoria. Rispetto al passato, è venuta meno la distinzione tra “autoscuole di tipo a) ed autoscuole di tipo b) di cui all’articolo 335, comma 10, del D.P.R. 495/1992” poiché oggi presso ogni scuola deve essere possibile ottenere la patente di guida di ciascuna categoria.
La seconda rilevante novità consiste nel fatto che l’attività dell’autoscuola non è più sottoposta come in passato a limitazioni numeriche sul territorio; da ciò deriva che per aprire una scuola guida è sufficiente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (ai sensi dell’art. 10 del D.L. 7 del 31/01/2007).
APRIRE UNA SCUOLA GUIDA: QUALI SONO I REQUISITI
I requisiti prescritti dalla legge per l’apertura di una nuova autoscuola si distinguono in requisiti personali (morali e professionali) e dell’impresa.
I primi sono quelli che deve possedere il titolare della scuola guida (nel caso di impresa individuale) o il rappresentante legale o amministratore (nel caso di società di persone o di capitale). Nell’ambito di tali qualità, si ricomprendono il raggiungimento dell’età di 21 anni, il possesso del diploma di scuola superiore, l’abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida e la tenuta una buona condotta.
Nel caso in cui la scuola guida venga costituita nella forma giuridica della società di persone e vengano indicato nell’atto costitutivo più legali rappresentanti, ognuno di loro deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra descritti compreso l’assolvimento costante e periodico degli obblighi di formazione.
I requisiti dell’impresa attengono, invece, al possesso di locali idonei, alla capacità finanziaria e alla necessaria dotazione tecnica e didattica che la nuova attività deve necessariamente disporre in base all’attuale normativa.
APERTURA DI SEDI SECONDARIE
Nell’ipotesi in cui s’intende aprire una o più sedi secondarie di un’autoscuola, ciascuna di essa deve rispettare i requisiti prescritti dalla normativa, salvo quello della capacità finanziaria (per la quale si ritiene sufficiente l’attestazione già fornita per la prima sede), oltre a provvedere all’indicazione del nuovo Responsabile Didattico (art. 123 c. 5 Codice della Strada).
Il Responsabile Didattico nominato per la sede secondaria deve possedere i medesimi requisiti personali (morali e professionali) che la normativa richiede in capo al richiedente l’apertura di una scuola guida e fornire la propria prestazione lavorativa in qualità di lavoratore subordinato o di collaboratore familiare (nel caso di impresa individuale) oppure di socio o amministratore (nel caso di persona giuridica). Indipendentemente dalla qualità con cui offre la propria collaborazione, il Responsabile Didattico non può svolgere le sue funzioni al di fuori della sede per cui ha ricevuto la relativa nomina.
SVOLGIMENTO DI ULTERIORI ATTIVITÀ NEI LOCALI DELLA SCUOLA GUIDA
La normativa sull’apertura e la gestione di una scuola guida consente al titolare (nel caso di impresa individuale) o al legale rappresentante o amministratore di essa (nel caso di persona giuridica) di poter svolgere al suo interno altre attività lavorative che siano compatibili con l’attività di un’autoscuola. In passato si riteneva che il dettato della norma (art. 123 del Codice della Strada), nella parte in cui prescrive che “…il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola” andasse interpretato nel senso dell’esclusività dell’attività di gestione della scuola guida.
L’esclusività va oggi intesa in senso meramente soggettivo e non oggettivo nel senso che la stessa persona non può gestire più di una scuola guida senza nulla escludere che all’interno dell’autoscuola non possa svolgersi un’attività di carattere di diverso da quella tipica della scuola guida purché con essa compatibile. A titolo esemplificativo possono richiamarsi talune delle attività consentite e ritenute compatibili con quella dell’autoscuola: quella della scuola nautica e di assistenza nelle pratiche auto.