
Aprire un outlet online e iniziare a vendere prodotti, sfruttando il canale digitale, è divenuta negli ultimi anni una scelta sempre più vincente. L’opportunità di dedicarsi all’e-commerce è aperta sia per chi intende avviare una nuova impresa da solo sia per chi preferisce associarsi in franchising. È un’opportunità favorita da indubbi vantaggi: il quasi totale abbattimento dei costi fissi di gestione e l’opportunità di raggiungere un’elevata platea di potenziali clienti. Infatti, negli ultimi anni si assiste a un mutamento delle abitudini dei consumatori che propendono sempre più ad acquistare online, anziché recarsi direttamente in uno Store.
LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI CESSIONE DI BENI SU INTERNET
La cessioni di beni su internet ha conosciuto negli ultimi tempi una costante evoluzione e si svolge secondo modalità diverse che sono principalmente riconducibili a tre diverse tipologie di attività:
– alienazioni che non costituiscono attività commerciale e che di conseguenza non possono essere tassate;
– alienazioni che costituiscono “attività commerciale occasionale” e che sono tassate ai fini Irpef;
– alienazioni che costituiscono “attività commerciale abituale”, e quindi attività d’impresa, che sono tassate ai fini Irpef e Irap e sono sottoposte ad Iva.
Per comprendere in quale categoria di attività si colloca l’apertura di un outlet online, è importante fare attenzione alle sue effettive modalità operative.
QUANDO L’APERTURA DI UN OUTLET ONLINE PUÒ DEFINIRSI ATTIVITÀ D’IMPRESA
Aprire un outlet online significa nella maggior parte dei casi esercitare un’attività imprenditoriale. A stabilire quando un’attività può definirsi imprenditoriale è l’art. 2082 del c.c. ai sensi del quale è imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Dal momento che l’esercizio di un’impresa implica innanzitutto l’adempimento di alcune importanti formalità sul piano civilistico, è indispensabile capire se aprire un outlet online costituisce o meno lo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
Anche con riferimento all’e-Commerce, come accade già per i negozi classici, il requisito tipico che contraddistingue l’impresa è quello della professionalità. Quest’ultimo richiede che l’attività deve essere esercitata “in modo abituale e non occasionale”. La non occasionalità, però, non è riferita alla circostanza che i redditi prodotti dal commercio online non siano superiori al tetto massimo di 5.000,00, quanto piuttosto nel fatto che l’attività di vendita non sia esercitata in modo saltuario.
Sul piano fiscale, se la vendita di oggetti esercitata online rientra tra quelle che il Tuir (“Testo Unico delle imposte sui Redditi” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) definisce come attività commerciale, il reddito da essa prodotto viene sottoposto alla disciplina dei redditi d’impresa. Precisamente, questi ultimi sono assoggettati a Irpef, Irap e ad Iva.
È fondamentale, soprattutto nella fase prodromica all’apertura dell’outlet online, rivolgersi a un commercialista che si occupi di verificare se l’attività svolta abbia i requisiti per essere definita imprenditoriale e per essere sicuri di compiere i corretti adempimenti contabili (la tenuta dei registri), fiscali (apertura della partita IVA, liquidazione delle imposte e presentazione della dichiarazione dei redditi), previdenziali (contributi previdenziali) e assicurativi (iscrizione all’Inail).
L’ITER BUROCRATICO PER APRIRE UN OUTLET ONLINE
Se l’esercizio dell’attività costituisce un’impresa, il primo passo da compiere è quello di richiedere l’apertura della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate. Successivamente, se l’attività è esercitata in forma societaria, si rende obbligatorio procedere all’iscrizione della stessa nel registro delle imprese conservato presso la Camera di Commercio.
Accanto a tali obblighi, occorre effettuare le comunicazione di avvio della nuova attività al SUAP (“Sportello Unico delle Attività Produttive”) del Comune, all’inps e all’Inail (quest’ultima comunicazione, obbligatoria in caso di presenza di dipendenti, viene resa a copertura degli eventuali infortuni sul lavoro e per la “Compliance” amministrativa).
In aggiunta, devono essere adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge in termini di tenuta dei libri e registri contabili, delle liquidazioni e versamenti delle imposte, documenti attestanti i proventi di vendita ecc. Esistono poi delle regole specifiche per il commercio elettronico.
QUANDO LA CESSIONE DI BENI SU INTERNET NON COSTITUISCE IMPRESA
Stabilire che l’apertura di un outlet online abbia o meno natura imprenditoriale è di fondamentale importanza anche sul piano fiscale poiché è diverso il trattamento dei proventi derivanti da un’impresa rispetto a quello prodotti da un’attività che non costituisce impresa.
Se la vendita dei prodotti su internet avviene “una tantum”, non rientra nell’alveo delle attività commerciali. L’assenza della commercialità implica che i proventi derivanti dall’alienazione non sono tassati e di conseguenza non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Non rilevano neanche ai fini Iva e non comportano nessun adempimento formale.
Se, invece, la vendita dei prodotti avviene in modo occasionale (come ad esempio i beni venduti tramite “e-bay”), i relativi proventi si classificano come “redditi diversi” e, insieme agli altri redditi percepiti, formano il reddito complessivo del contribuente. Il suddetto reddito viene assoggettato a Irpef mentre non rileva ai fini Irap e Iva. Non sussistono, quindi, obblighi di tenuta dei registri Iva e non si è tenuti ad emettere né fattura né qualsivoglia altra ricevuta.
E-COMMERCE DIRETTO E INDIRETTO
A seconda delle “modalità di consegna” del prodotto, il commercio elettronico si distingue in “commercio elettronico diretto” e “commercio elettronico indiretto”.
Nel “commercio elettronico diretto” ogni fase dell’accordo (invio dell’ordine, esecuzione del pagamento, la consegna del prodotto) si svolge unicamente su internet. Per la tipologia del commercio, i beni venduti sono essenzialmente digitali (ad. es. un programma, una canzone, etc..).
Nel “commercio elettronico indiretto”, le fasi costituite dall’ordine e dal pagamento avvengono via web, mentre il prodotto viene consegnato direttamente all’indirizzo dell’acquirente.
Sotto il profilo fiscale, il “commercio elettronico diretto” si configura come una “prestazione di servizi”, sottoposta ad Iva nel Paese in cui si trova il domicilio del committente, ed è disciplinata dalla normativa comunitaria (“Direttiva 2006/112/CE e Risoluzione della Agenzia delle entrate del 3 luglio 2008, n. 274/E”) mentre il “commercio elettronico indiretto” si configura come una cessione di beni sottoposta a Iva ed è disciplinata dalla normativa nazionale oltre che da quella internazionale e comunitaria.
Se rivolto a privati consumatori, il “commercio elettronico indiretto”, è sottoposto alla medesima disciplina prevista in caso di “vendite per corrispondenza”. Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 274 del 5 novembre 2009), per le operazioni che rientrano nel “commercio elettronico indiretto” non sussiste né l’obbligo di emettere fattura (art. 22, co. 1, n. 1), DPR n. 633 del 72) né quello di rilasciare scontrini o ricevute fiscali (art.2 del DPR n. 696 del 1996).