
Aprire un centro di pet therapy richiede molta dedizione e competenza, ma rappresenta ad oggi una delle migliori occasioni di lavoro soprattutto alla luce della recente rivalutazione della relazione uomo-animale e dei suoi benefici, in termini di sostegno e cura, sui bambini, anziani e persone che soffrono di problemi psico-fisici.
La disciplina della pet therapy è contenuta essenzialmente nelle norme emanate a livello locale dalle Regioni nel rispetto dell’Accordo del 6 febbraio 2003 stipulato tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy”. L’Accordo, all’articolo 9, afferma che le Regioni e le Province autonome hanno il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy”.
L’accordo persegue l’intento di assicurare che gli Interventi Assistiti con gli Animali (in seguito IAA) si svolgano nel rispetto della salute dell’utente e dell’animale e in conformità alle linee guida pubblicate unitamente al suindicato Accordo.
L’ITER BUROCATRICO PER APRIRE UN CENTRO DI PET THERAPY
Per avviare un centro di pet therapy è necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate l’apertura della partita iva e scegliere la forma giuridica da dare alla propria attività (associazione o società). Dopo la costituzione dell’ente, occorre procedere alla registrazione della nuova attività presso il registro delle imprese della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede l’attività.
Considerata la tipologia di attività esercitata, per aprire un centro di pet therapy è necessario richiedere il certificato d’idoneità della struttura (nulla osta) all’ASL competente. Il rilascio è subordinato a un sopralluogo che accerti il possesso da parte del centro di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. L’istanza di nulla osta, unitamente alla Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), protocollata dal Comune del luogo in cui ha sede l’impresa, sono inviate alla competente ASL all’inizio dell’attività.
L’erogazione degli IAA deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa in vigore e, nelle procedure educative e terapeutico-riabilitative, su principi scientifici. Le modalità operative implicano l’utilizzo di protocolli che prevedano la presa in carico dell’utente, la redazione di un piano di lavoro, la determinazione degli scopi, il riscontro costante dei risultati conseguiti e la predisposizione dei vari specialisti, provenienti da differenti contesti scientifici e culturali, a lavorare in équipe.
GLI AMBITI D’INTERVENTO DELLA PET THERAPY
Gli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA si svolgono in diversi settori:
– Terapie Assistite con gli Animali (TAA): trattasi di terapie, eseguite in seguito ad un’apposita prescrizione medica, che s’indirizzano a soggetti con disturbo psico-fisici e motori;
– Educazione Assistita con gli Animali (EAA): percorso di tipo socio-educativo rivolto a persone a lungo ricoverate in ospedale e a bambini/adolescenti che vivono momenti di grossa difficoltà;
– Attività Assistite con gli Animali (AAA): interventi rivolti al singolo individuo o a un gruppo di soggetti e diretti a sviluppare la relazione uomo-animale e a favorire il reciproco benessere.
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Per lo svolgimento degli IAA (in particolare le TAA e le EAA) è necessaria la presenza di un’équipe multidisciplinare che sappia gestire correttamente la relazione uomo-animale. Essa deve essere costituita da diverse figure professionali (sanitarie e non) e da operatori che partecipano attivamente alla predisposizione e all’esecuzione dell’intervento, ciascuno con le proprie capacità, e operando in stretta collaborazione.
Coloro che formano l’équipe devono aver seguito uno specifico percorso formativo e aver conseguito l’attestazione d’idoneità agli IAA. L’erogazione della formazione è eseguita dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dell’Istituto superiore di sanità e degli altri Enti a ciò autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Nel dettaglio, le figure professionali e gli operatori richiesti per tutti gli IAA, sono il medico veterinario esperto in IAA e il coadiutore dell’animale.
Il medico veterinario coadiuva il responsabile di progetto nelle attività e nella selezione dell’animale da impiegare negli interventi ed è colui che decide sull’abbinamento coadiutore – animale. Valuta la salute e i comportamenti dell’animale scelto e fornisce le direttive per la corretta gestione di quest’ultimo accettandone le relative responsabilità.
Il coadiutore dell’animale è un addetto che ha maturato una documentata esperienza negli IAA. Si occupa della presa in carico dell’animale nel corso degli incontri e nel rispetto delle direttive impartite dal medico veterinario. In tali momenti è colui che deve garantire la corretta gestione dell’animale e il costante monitoraggio delle sue condizioni di salute. Nell’ipotesi di riscontri di patologie o disturbi comportamentali deve darne immediata comunicazione al medico veterinario.
In aggiunta ai suddetti soggetti, sono richieste ulteriori figure in funzione della tipologia d’intervento da effettuare e per la precisione:
– per le TAA, il responsabile di progetto (medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta) con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro nell’ambito della definizione degli scopi del progetto e il referente d’intervento (figura appartenente al settore sanitario) con funzioni di presa in carico dell’utente durante gli interventi;
– per le EAA, il responsabile di progetto (pedagogista, educatore o psicologo-psicoterapeuta) con funzioni di coordinamento dell’équipe e il referente di intervento (scelto tra i possessori di una laurea nel settore educativo o socio-sanitario o tra chi ha maturato un’importante esperienza conformemente agli scopi del progetto) con funzioni di presa in carico dell’utente.
– per le AAA, responsabile d’attività con funzioni organizzative e di coordinamento delle attività.
L’erogazione degli IAA può avvenire sia presso Centri specializzati sia presso altre strutture (pubbliche o private) che, oltre ad essere conformi alla normativa vigente (igienico-sanitario ed edilizia), devono possedere anche gli specifici requisiti strutturali e gestionali connessi al tipo d’intervento offerto e alla tipologia di animali impiegati negli interventi.
CENTRI SPECIALIZZATI IN IAA
I Centri specializzati sono quei centri certificati dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti come entità che possiedono i requisiti previsti dalla normativa in vigore per offrire interventi di TAA/EAA. Per una corretta gestione dei centri, viene innanzitutto richiesto a chi intende avviare un centro specializzato di TAA/EAA di prevedere le modalità operative e le procedure da attivare in caso di emergenze, oltre che individuare le funzioni e le responsabilità di ciascun operatore coinvolto nel progetto.
Inoltre, all’interno dei centri deve essere obbligatoriamente individuato il rappresentante legale. Nell’ipotesi in cui si tratti di TAA, deve essere indicata la figura del Direttore Sanitario, che può anche corrispondere con quella del rappresentante. Nel caso di EAA, deve essere indicato il Responsabile del centro, ruolo che può combaciare con quella del rappresentante legale.
Accanto alla figura del Responsabile, devono essere indicare le altre figure professionali (sanitarie e non) e gli operatori in numero corrispondente a quello necessario per l’attuazione del progetto.
Se il centro ospita animali residenziali, cioè che sono presenti in modo permanente all’interno della struttura, devono essere indicate ulteriori figure:
– il Direttore Sanitario veterinario (figura che può anche corrispondere con quella del medico veterinario esperto in IAA);
– responsabile del benessere animale;
– operatori addetti alla cura degli animali.
LE STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE OSPITANO IAA
L’erogazione degli IAA può essere effettuata anche da strutture non specializzate e può avvenire anche presso il domicilio del paziente. Queste strutture possono avere varia natura, medica (nosocomi, poliambulatori, studi medici, etc.), sociale (case di riposo, case famiglia), educativa (istituti scolastici), ricreativa (centri di equitazione), agriturismi etc. Se presso le suddette strutture vengono erogate le TAA e le EAA con animali residenziali, è necessario il riconoscimento da parte delle ASL competenti per territorio del possesso dei requisiti in conformità della normativa vigente