
Aprire un asilo è tra le attività imprenditoriali in cui è maggiormente richiesta una predisposizione naturale all’educazione dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Non di rado, infatti, la volontà di avviare un’attività di questo genere, viene richiesta proprio dalle donne che, per predisposizione naturale, amano avere a che fare con i bambini. Ma la gestione di un asilo non prevede solo ed esclusivamente l’approccio con gli infanti, bensì richiede una determinata organizzazione amministrativa, dei requisiti essenziali e dei precisi adempimenti burocratici. Vediamo insieme come aprire un asilo.
APRIRE UN ASILO: I REQUISITI NECESSARI
Per aprire un asilo, la legge italiana richiede dei requisiti ben precisi. L’art. 70 della legge 448 del 2001, infatti, disciplinando tale attività imprenditoriale, riconosce che un asilo non possa contenere più di 50 bambini: questa scelta è dettata dalla necessità di gestire nel migliore dei modi ogni singolo infante ospite dell’asilo e, di conseguenza, un numero di bambini maggiore di 50 sarebbe indice di una struttura eccessivamente affollata, non congrua all’idea di asilo italiano.
Altro requisito fondamentale è lo spazio necessario affinché i bambini possano svolgere comodamente le svariate attività giornaliere previste dalla struttura. Più precisamente, la legge ritiene necessari almeno 6 mq per bambino. Da ciò si deduce che il numero massimo di bambini che possono essere ospitati in asilo dipende principalmente dalla grandezza della struttura stessa.
Ovviamente, la legge 44 del 201 prevede che tale spazio sia riservato ad ogni bambino anche esternamente alla struttura, affinché si possano organizzare giochi all’aperto. E’ necessario, infatti, che i bambini godano anche di spazi esterni congrui allo svolgimento delle loro attività ludico-ricreative.
Inoltre, la legge disciplina che gli spazi riservati al cambio pannolino e ai servizi igienici in generale non debbano essere inferiore agli 8 mq. Infine, ma non per questo meno importante, è necessario che la struttura svolga la sua attività almeno per 5 giorni a settimana e almeno per 6 ore al giorno.
ITER BUROCRATICO PER APRIRE UN ASILO NIDO
Per aprire un asilo è indispensabile seguire un determinato iter burocratico che prevede la presentazione di precisi documenti agli organi preposti. Più precisamente, è necessario che ci si presenti allo sportello delle attività produttive del Comune nel quale si intende aprire l’asilo.
Tale organo risponderà ad ogni vostro dubbio e chiarirà i vari passi da compiere. La documentazione che gli si dovrà fornire riguarda la copia della persona che intende avviare l’attività, le copie dei certificati rilasciati dagli enti preposti alla sicurezza della struttura, ossia quelle che certifichino il collaudo tecnico degli impianti e la prevenzione circa il rischio di incendi.
Importante è anche la presentazione della certificazione in merito all’impatto acustico che la struttura avrà una volta avviata, la determinazione delle fosse biologiche e degli impianti di scarico, le planimetrie dei locali e una documentazione che indichi il progetto che si intende svolgere.
Bisogna, inoltre, dimostrare che coloro i quali lavoreranno a stretto contatto con i bambini, abbiano dei precisi titoli di studio. La legge italiana richiede, infatti, che gli educatori posseggano un diploma di maturità magistrale, oppure di liceo socio psico pedagogico, o anche di assistente alle comunità infantili.
APRIRE UN ASILO: LA GESTIONE FISCALE
Coloro i quali intendano avviare un’attività imprenditoriale basata sulla gestione dell’asilo, devono essere a conoscenza dei diversi regimi fiscali ai quali devono attenersi. Più precisamente, i gestori dell’asilo possono scegliere tra il regime fiscale ordinario o quello semplificato. Solitamente, qualora i ricavi superassero i € 400.000,00 annui, l’asilo è in regime fiscale ordinario. In questo caso si ha l’obbligo di tenere registri IVA, il libro mastro, e tutti gli altri libri richiesti dal regie ordinario.
Per i ricavi inferiori a € 400.000,00 si può optare per il regime fiscale semplificato. Possono scegliere tale gestione contabile solo le ditte individuali e le società di persone. Le società di capitali, invece, hanno l’obbligo del regime ordinario. In caso di regime fiscale semplificato si ha l’obbligo di tenere solo i registri Iva e dei corrispettivi. Tale tipologia fiscale è comunque soggetta alla liquidazione Iva trimestrale e al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (ossia l’IRAP).
Inoltre, se l’attività di asilo è stata creata come società di capitali, è sottoposta a Ires. Se, invece, essa è stata fondata in qualità di società di persone, il reddito societario è sottoposto a Irpef ed è imputato ad ogni singolo componente della società stessa. Nel caso più semplice di ditta individuale, invece, il reddito prodotto dalla gestione dell’asilo è imputata al titolare che ne dovrà rispondere in sede di dichiarazione dei redditi, determinando così l’Irpef.
La legge italiana riconosce un regime fiscale agevolato per gli imprenditori la cui attività abbia ricavi annui compresi tra i € 25.000,00 e i € 50.000,00. Questa particolare agevolazione si sostituisce alla vecchia, disciplinata dall’art. 13 della legge 388 del 2000, cosiddetta “regime dei minimi”, che non è più in vigore dal 1° Gennaio 216. Tale agevolazione, conosciuta come “regime forfetario”, prevede numerosi vantaggi e si differenzia dal vecchio regime dei minimi sotto diversi aspetti.
La differenza sostanziale con il vecchio regime fiscale sta nel fatto che prima il reddito veniva individuato come differenza tra ricavi e costi. Con il regime forfetario, invece, il reddito si determina applicando un determinato coefficiente ai compensi percepiti. Inoltre, con il regime forfetario, lo sforamento del reddito annuo massimo produce effetti nell’anno successivo, e non in quello corrente.
Tra i requisiti indispensabili per accedere a tale agevolazione vi è l’obbligo di non superare il costo massimo di € 20.000,00 per l’acquisto dei beni strumentali e il costo del lavoro non deve superare i € 5.000,00 annui. Infine, la durata del regime forfetario non ha alcun limite, di conseguenza può essere posto in essere fino a quando sussistano i requisiti richiesti dalla legge.
Non possono, in alcun modo, accedere a questo regime fiscale agevolato, coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori ad € 30.000,00, a meno che tale rapporto lavorativo sia cessato nell’anno in cui l’imprenditore intenda avviare l’asilo.
Lorena
23 Febbraio 2018 at 10:34
Buongiorno! Vorrei informazioni chiare perché sono un po in confusione ! Io faccio la parrucchiera fa 30 anno e vorrei per vari motivi cambiare e lavorare coi bambini! Facendo un corso di assistenza all’infanzia ( corsi privati fi qualche mese) ho la possibilità di lavorare con i bambini 0 3 anni in autonomia?
Riccardo Allievi
23 Febbraio 2018 at 10:43
Buongiorno, per questo tipo di assistenza dovrebbe chiamarci allo 02/9464246
Emma
29 Maggio 2018 at 21:51
Buona sera!
Vorrei sapere, per favore, quale potrebbe essere l’età minima del titolare di un asilo nido? Grazie
Riccardo Allievi
29 Maggio 2018 at 21:55
Buonasera, non c’è un’età minima. Bisogna avere solo i requisiti richiesti dalla normativa.
Arianna
3 Luglio 2018 at 2:20
Buonasera, come posso aprire un asilo nido privato con le agevolazioni per i minori di 29 anni? Grazie
Riccardo Allievi
3 Luglio 2018 at 8:58
Buongiorno, per questo tipo di domande per cui è necessario approfondire la singola posizione poter rispondere correttamente le consigliamo di chiamarci allo 02/9464246.