
AGEVOLAZIONE IMU PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
La Finanziaria 2016 ha portato alcune rilevanti specifiche, riguardo all’ agevolazione IMU per immobili concessi in comodato d’uso ad un familiare di primo grado (figlio, genitori), riducendo del 50% la base imponibile su cui calcolare l’imposta.
Sempre a partire dal 2016, è stato specificato, che il comune non può più assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato d’uso, quindi la riduzione del 50% della base imponibile non è ammessa per l’abitazione principale. Tale circostanza non limita la facoltà del comune di fissare per gli immobili dati in comodato un’ aliquota agevolata (mai inferiore allo 0,46%).
Per poter fruire dell’agevolazione IMU è necessario rispettare determinati requisiti e condizioni previste dalle norme, pena la perdita di agevolazione.
I requisiti fondamentali per l’agevolazione IMU per immobili concessi in comodato sono:
- il contratto di comodato sia registrato;
- l’immobile dato in comodato non sia di lusso e il comodatario lo destini ad abitazione principale;
- il comodante risieda abitualmente nel comune dove si trova l’immobile dato in comodato;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia, se non la sua abitazione (non di lusso);
- il comodante presenti la dichiarazione IMU indicando tutti i requisiti.
POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI
-Non sono un ostacolo per l’agevolazione:Il possesso da parte del comodante di ulteriori immobili nel territorio nazionale, il possesso dell’abitazione principale, sempre che non sia di “lusso” e che si trovi nel comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato.
-Il possesso di immobili, come negozi, capannoni, garage, ecc… non sono rilevanti perchè non assumeranno mai la natura di immobili abitativi. Nel caso in cui venisse concesso in comodato un immobile con tali pertinenze, rispettando tutte le condizioni richieste e nel limite di una categoria catastale, è possibile applicare la riduzione del 50% della base imponibile IMU.
Sono di ostacolo invece:
- Il possesso di un’ abitazione principale di “lusso” (es: superiore ai 240 mq), oppure nel caso in cui l’immobile si trovi in un comune differente da quello in cui è ubicato l’immobile dato in comodato d’uso.
Non è applicabile l’agevolazione, quando il soggetto comodante è in possesso di una qualsiasi quota di un altro immobile abitativo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED EFFICACIA ANCHE PER LA TASI
Per poter richiedere l’agevolazione IMU per gli immobili dati in comodato, è obbligatorio effettuare la registrazione del contratto, che deve essere stipulato in forma scritta, entro il 16/1 di ogni anno in cui si chiede l’agevolazione. Tale termine può essere prolungato di venti giorni fino al 5/2, con obbligo di registrazione e con il pagamento del bollo di registro pari a 200 euro.
Per quanto riguarda i contratti verbali in comodato d’uso, occorre ai fini della decorrenza , tenere in considerazione la data di conclusione del contratto. Un requisito fondamentale per il contratto in forma verbale è la registrazione, effettuata previa presentazione del modello 69, in duplice copia, indicando il tipo di contratto (comodato d’uso gratuito) e la data della concessione. Per la registrazione del contratto in forma verbale è necessario pagare un’imposta di registro di 200 euro.
Come per il contratto in forma scritta, per i contratti stipulati dopo il 16/1, l’agevolazione è applicata se si provvede alla registrazione entro 20 giorni.
Se l’immobile concesso in comodato è di proprietà di più soggetti, l’agevolazione è applicabile solo ai comproprietari che rispettano determinate condizioni.
ES: Nel caso in cui il Sig. Rossi, comproprietario di un immobile con la moglie, decide di cederlo in comodato d’uso ai genitori della moglie. Secondo tale circostanza l’agevolazione spetterebbe solo alla moglie, in quanto il bene è stato dato in comodato ai parenti di 1° grado in linea retta della stessa, perciò il Sig. Rossi sarà soggetto alla determinazione IMU ordinaria.
L’applicabilità dell’agevolazione è efficace anche ai fini della TASI, in quanto la base imponibile dell’ IMU e della TASI è la stessa.
- Il comodatario che ha destinato l’immobile ad abitazione principale non è sog